Facciamo chiarezza sul bonus facciate: cos’è, chi può usufruirne e quali spese possono rientrare nelle detrazioni ad esso relative.
Nella seconda metà del 2020 il settore dell’edilizia è in rampa di lancio, accettando la grande sfida della ripresa anche grazie a un corposo alleato – il bonus facciate che comporta detrazioni per il 90% della spese sostenute.
Ma in cosa consiste esattamente? Chi ne può usufruire? E come stabilire se effettuare l’acquisto del materiale necessario rientra o meno in tale bonus?
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dell’imposta lorda, sia essa Irpef o Ires, ed è concessa quando vengono effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di un edificio ubicato in zona A o in zona B come definite nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968.
La zona A è definita come “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
La zona B è definita come “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.”
Tale agevolazione include anche gli interventi strumentali, quali la sola pulitura o tinteggiatura esterna.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese sostenute e documentate riferite all’anno 2020; e per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
La detrazione è usufruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari del reddito d’impresa, che sostengono le spese eseguite per gli interventi sull’immobile sito in zona A o in zona B e che possiedono suddetto immobile a qualsiasi titolo.
In particolare, l’Agenzia delle entrate enumera cinque categorie di soggetti che hanno diritto di essere ammessi all’agevolazione:
Anche in questo caso i puntelli GBM classe D soddisfano tale condizione con ampi margini, come illustrato dalla linee rappresentanti i cinque modelli D30, D30 ECO, D35, D40 e D55
Unico prerequisito per accedere al bonus è il possesso dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori. Tale possesso può sussistere come proprietario, nudo proprietario, titolare di diritto di godimento dell’immobile (uso, usufrutto, abitazione o superficie), oppure detenendo l’immobile in base a un contratto regolarmente registrato di locazione, anche finanziaria, ed essendo in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Pressoché tutti gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile di un edificio, ovvero le parti principali, anteriori, frontali e laterali dello stabile, sono eleggibili per rientrare nel bonus facciate.
Non sono invece inclusi gli interventi su facciate interne degli edifici non visibili dalla strada o dal suolo di uso pubblico.
A titolo esemplificativo citiamo:
Una delle caratteristiche che rende unico nel suo genere il bonus facciate, è l’assenza di un tetto di spesa su cui richiederlo, contrariamente ad ogni altra agevolazione dello stesso genere emanata negli anni recenti.
Inoltre il bonus facciate 2020 è molto più inclusivo di altre agevolazioni passate per ciò che riguarda le spese che possono rientrare nella sua applicazione.
Tra le spese correlate agli interventi agevolati rientrano infatti:
Questo è l’elenco delle leggi, decreti e circolari che normano o a cui si riferisce il Bonus Facciate 2020.
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