Le sigle: cosa significano?
Le attività lavorative in un cantiere edile sono oggetto di norme rigorose: GBM ti fornisce una guida ai principali documenti per la sicurezza.
Chiunque abbia messo piede in un cantiere sa che garantire la sicurezza di chi vi lavora è fondamentale. Le norme che la regolamentano sono approfondite e diversificate negli aspetti tecnici. E non esiste un modello unico standard valido in ogni caso. Per questo facciamo maggiore chiarezza sui moduli relativi alla sicurezza nel cantiere.
I moduli fondamentali nella stesura della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere sono quattro, due dei quali a carattere generico e due più specifici. Ognuno di essi è caratterizzato da una abbreviazione:
- DVR: Documento di Valutazione dei Rischi. È un documento omnicomprensivo dei rischi presenti in un'azienda, e quindi, essendo di vasta entità, tutti i dati del cantiere sono solo una sezione del documento. Deve essere redatto dal datore di lavoro e contenere ogni procedura necessaria alla realizzazione delle singole misure di sicurezza e di chi deve realizzarle.
- PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento. Va redatto dal coordinatore della progettazione ed esecuzione di un'opera e deve descrivere le fasi operative che andranno svolte nel cantiere, nonché comprendere tutte le misure per ridurre, prevenire ed eliminare ogni rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I contenuti minimi del PSC sono descritti e regolamentati dal D.Lgs. 81/08 nell'allegato XVI.
- POS: Piano Operativo di Sicurezza. Va redatto dal datore di lavoro prima dell'inizio dell'attività lavorativa in un cantiere. Il documento deve contenere tutte le misure e contromisure da adottare per garantire la sicurezza nel cantiere, e i contenuti minimi del POS sono descritti e regolamentati dal D.Lgs. 81/08 nell'allegato XV.
- PiMUS: Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. Va redatto dal datore di lavoro OGNI VOLTA CHE in un cantiere viene allestito un ponteggio metallico fisso, e va accompagnato dal libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio stesso. Se i ponteggi presenti vengono integrati con pezzi speciali, o montati in modo difforme dal libretto ministeriale, o superano i 20 metri di altezza, si rende necessario anche il progetto strutturale del ponteggio con firma da parte di Architetto o Ingegnere abilitato alla professione. Il D.Lgs. 81/08 ha definito la struttura del PiMUS nei commi 131-138, e i contenuti minimi del PiMUS sono descritti e regolamentati nell'allegato XXII.
Una volta chiarito nel dettaglio il significato e le specifiche di ciascun documento, le domande che sorgono sono normalmente: data la presenza di diversi documenti tutti incentrati sullo stesso tema (la sicurezza) quali moduli deve produrre il responsabile del cantiere, cosa deve compilare, e chi deve firmare cosa?
Il DVR dovrebbe essere già presente all'interno di un'azienda precedentemente alla realizzazione di un nuovo cantiere; il PSC va fatto redigere e firmare dal tecnico progettista; mentre il POS e il PiMUS sono a carico del datore di lavoro ed è su di essi che ci concentreremo ora.
POS e PiMUS: che differenza c'è?
I due documenti sono simili ma hanno scopi differenti e si diversificano essenzialmente per le loro competenze.
Il POS va predisposto da ogni ditta che effettua dei lavori all'interno di un cantiere (la discriminante, come specificato nell'art. 96 comma 1-bis, è che il POS “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” - e quindi ogni lavoro che non si limita alla semplice fornitura lo necessita) e deve contenere informazioni non solo relative ad ogni materiale e struttura utilizzati, ma anche le descrizioni di compiti assegnati ad ogni lavoratore e dei turni di lavoro, nonché le misure protettive utilizzate in relazione ai rischi di lavoro in cantiere.
Il PiMUS è invece un documento che si occupa unicamente dell'attrezzatura del ponteggio, e contestualmente ai documenti già preesistenti (come il libretto del ponteggio) completa la modulistica sull'opera provvisionale; per ogni ponteggio esistente in un cantiere va compilato un PiMUS specifico. Il PiMUS deve essere il punto di riferimento, quindi conosciuto e consultabile, non soltanto da chi fisicamente opera nel montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio, ma anche da ogni membro del personale che per qualsiasi ragione lo dovessero utilizzare nel corso dell'esecuzione del lavoro.
POS: cosa deve includere?
Secondo il testo integrale del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sgI), e più specificamente dell'allegato XV che regolamenta il POS, ecco i requisiti minimi da inserire nella compilazione di un POS:
- 1. I dati dell'impresa esecutrice:
a. il nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
b. L'attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
c. i nominativi delle figure coinvolte nella sicurezza, ossia l'RLS, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla gestione delle emergenze e prevenzione antincendio
d. ove previsto, il nominativo del medico competente;
e. il nominativo dell'RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);
f. il nominativo del direttore tecnico del cantiere;
g. il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi.
- 2. Le specifiche mansioni per la sicurezza svolte in cantiere;
- 3. La descrizione di:
a. attività di cantiere;
b. modalità organizzative;
c. turni di lavoro.
- 4. L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- 5. L'elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- 6. L'esito della valutazione del rischio rumore;
- 7. L'individuazione di misure preventive e protettive, integrative rispetto a quanto contenuto nel PSC (se e quando previsto), adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- 8. Le procedure complementari richieste, se e quando previsto, dal PSC;
- 9. L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori del cantiere;
- 10. La documentazione riguardante l'informazione e la formazione dei lavoratori che operano in cantiere.
PiMUS: cosa deve contenere?
Secondo il testo integrale del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sgI) e più specificamente dei commi 131-138, degli allegati XXII (che regolamenta il PiMUS) e XIX (che regolamenta le verifiche di sicurezza da effettuare sui ponteggi), ecco i requisiti minimi da includere nella compilazione di un PiMUS:
- 1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
- 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- 4. Identificazione del ponteggio;
- 5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
a. generalità e firma del progettista;
b. sovraccarichi massimi per metro di impalcato (necessario per ponteggi superiori ai 20 metri d'altezza e/o utilizzi fuori schema);
c. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi (necessario per ponteggi superiori ai 20 metri d'altezza e/o utilizzi fuori schema).
- 6. Progetto del ponteggio (necessario per ponteggi superiori ai 20 metri d'altezza e/o utilizzi fuori schema);
- 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio:
a. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, inclusiva di: delimitazione, viabilità, segnaletica;
b. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (tra cui portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio);
c. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita;
d. descrizione dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, inclusiva dell'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato e dei relativi punti di ancoraggio;
e. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;
f. misure di sicurezza da adottare in presenza di linee elettriche aeree nude in tensione;
g. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
h. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche che incidano sulla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
i. misure di sicurezza da adottare per l'eventuale caduta di materiali e oggetti.
- 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio. Devono essere riportate le sequenze nel dettaglio, includendo le regole da applicare durante tali operazioni con l'ausilio di elaborati grafici quali schemi, disegni e immagini fotografiche;
- 9. Descrizione delle regole vigenti durante l'uso del ponteggio;
- 10. Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.
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